Il datore di lavoro può ricorrere agli investigatori privati esterni all’azienda per accertare l’eventuale attività illecita commessa dal lavoratore a danno dell’impresa. Risulta quindi legittimo il controllo degli investigatori privati a cui l’azienda è ricorsa per accertare:
• le false dichiarazioni sul lavoro svolto al di fuori dell’azienda e l’effettivo stato di malattia del dipendente;
• la mancata registrazione del pagamento con conseguente omessa consegna dello scontrino fiscale;
• la dichiarazione infedele del chilometraggio percorso;
• l’appropriazione indebita di denaro.
Anche il Garante della privacy (decisione 8 gennaio 2001), affermando che l’investigatore privato che, in conformità alle leggi e in base ad un preciso mandato, raccoglie informazioni utili per far valere un diritto in sede giudiziaria, non viola le norme sulla privacy (autorizzazione n. 6/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati).