FAQ – Frequently Asked Questions

Il vincolo del segreto professionale nella gestione delle informazioni è assoluto. Lo stesso principio vale anche per le informazioni acquisite durante la consulenza preliminare gratuita, ugualmente nell’eventualità che all’incontro non segua un incarico.

La normativa di riferimento è la seguente:

  • Art. 249 Codice di Procedura Civile. Facoltà d’astensione: Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del Codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.
  • Art. 200 Codice di Procedura Penale. Segreto professionale: non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai.

Viene rilasciata una relazione con la descrizione dell’attività svolta e l’esito della stessa. Allegate alla dichiarazione scritta, dove richiesto e/o necessario, vengono prodotte le prove meccaniche (video/foto), eventuali documenti acquisiti e/o audizioni testimoniali.

Il percorso professionale per diventare un investigatore privato, prevede l’aver conseguito una laurea, aver svolto con un buon rendimento un periodo di apprendistato di almeno tre anni; i requisiti professionali minimi e le capacità tecniche per richiedere la licenza di investigazioni private, sono descritti nel Decreto n. 269 del 1 dicembre 2010 all’allegato G:
• una laurea triennale in specifiche discipline (economia, psicologia, giurisprudenza, etc.);
• avere svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, con un investigatore privato, autorizzato da almeno 5 anni, in costanza di lavoro dipendente e con esito positivo attestato dallo stesso investigatore;
• aver partecipato a corsi di perfezionamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile in strutture riconosciute dal Ministero o dalle Regioni.
Oppure;
• avere svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a 5 anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro.

E’ possibile contattare L’agenzia investigativa Dogma ai numeri telefonici (0115617504 – 0276281415 – 06 89871789), al numero verde 800.750.751, via e-mail info@dogma.it, utilizzando il modulo di contatto sul sito, scrivendoci via Chat, oppure, presso una delle nostre sedi a Torino e Milano, Roma:

  • Torino in corso Vittorio Emanuele II, 92.
  • Milano in via Cino del Duca, 5.
  • Roma in Via Giuseppe Gioacchino Belli, 39

Siamo i primi ad aver sviluppato una piattaforma digitale che consente di attivare online un’investigazione in modo semplice e riservato, dando al cliente la possibilità di agire da qualunque luogo si trovi.
Per attivare online un’indagine investigativa è possibile collegarsi alla nostra Chat dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:00. Un nostro operatore vi assisterà in tutte le fasi della richiesta.

La richiesta può avvenire utilizzando il modulo che potete compilare nella sezione “CONTATTI”; oppure, telefonando ad uno dei numeri indicati. Siamo a Vostra disposizione per qualunque dubbio o necessità.

Durante l’attività investigativa il contatto tra l’agenzia ed il Cliente è – ove richiesto – continuo. Oltre ad aggiornare il Cliente riguardo l’oggetto del mandato, diamo conto dell’investimento sostenuto.

Durante le indagini, laddove legittimamente possibile, vengono sempre effettuate riprese video dei fatti rilevanti. Se richiesti, i fotogrammi delle riprese video vengono inseriti nella relazione utilizzabile in sede giudiziaria.

Chiunque, fuori dai casi previsti dalla legge, installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire, comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, commette un delitto contro la persona. La pena per il reato semplice, è la reclusione da 6 mesi a 4 anni (art. 617 C.P.). Nel caso, invece, di registrazioni di conversazione da parte di uno degli interlocutori non vi sono limitazioni, come sentenziato dalla Cassazione (Cassazione sent. 21 marzo – 24 aprile 2001 n. 16729). Lo stesso principio vale per le registrazioni o videoregistrazioni di colloqui da parte di uno dei presenti come ribadito in una specifica sentenza del 2001 (Cassazione penale sez VI, – Sentenza 20 novembre 2000 – 31 gennaio 2001 n. 3846).

Secondo l’art. 135 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. n°773/1931), è dovere dell’agenzia esporre permanentemente nei locali dell’Istituto una tabella con le tariffe applicate. In aggiunta a quanto richiesto dalle norme, nel mandato – contratto tra il Cliente ed il Gruppo Investigativo, vengono sempre descritte in modo preciso le tariffe pattuite.

Tutta l’attività investigativa dell’Istituto si fonda sul metodo dell’acquisizione di prove utilizzabili in sede giudiziale, rispettando le norme penali che delimitano la sfera di riservatezza dell’individuo.

Gli istituti di investigazioni private per operare devono essere autorizzati dal Prefetto, ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S..

L’agenzia investigativa è autorizzata all’Istituto dell’Investigazione Privata dall’Ufficio Territoriale del Governo di Torino ed a svolgere le Investigazioni Difensive di cui agli art. 38 e 222 del DLG 271 del 28/07/1989 per conto dei difensori di parte nel processo penale. Vengono autorizzate le sedi dell’agenzia investigativa presso gli uffici di Milano e Torino. Le attività dell’agenzia investigativa autorizzate, con riferimento all’art 5 comma 1 del DM 269/2010, sono:

  • investigazioni in ambito privato;
  • investigazioni in ambito aziendale;
  • indagini in ambito commerciale;
  • indagini in ambito assicurativo;
  • attività d’indagine difensiva;
  • informazioni commerciali.

Il numero di autorizzazione governativa a svolgere le investigazioni private è “Prot. N. 8694/2011/area 1/ter“.

Non è legittimo l’accesso ad informazioni relative ad utenze intestate a terzi, al di fuori dei casi previsti dalla legge. L’utente può accedere, invece, ai propri dati di traffico telefonico, senza la necessità di un’autorizzazione o di un provvedimento giudiziario come previsto dall’art. 127 del Codice della Privacy (d.l. 196/’03).

Nel rispetto dell’art. 135 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. n°773/1931), le persone che richiedono un’indagine, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante esibizione di un documento valido, fornito di fotografia e proveniente dall’amministrazione dello Stato.

L’investigazione può essere richiesta per far valere o difendere un diritto in sede giudiziale, per ottenere informazioni prima della stipula di contratti (acquisto, vendita, assunzione personale, cessioni, acquisizioni societarie, nuovi soci, etc.), più in generale, per verificare la fondatezza dei vostri sospetti. Il Gruppo Investigativo è sempre, ed in ogni caso, a disposizione del Richiedente per valutare – attraverso una consulenza preliminare gratuita – se vi sono i presupposti per un intervento di carattere investigativo.

Le tariffe relative ad una investigazione vengono sempre preventivamente concordate. In linea generale per un’investigazione viene applicata una tariffa oraria con un importo In linea generale la tariffa oraria applicata ad una investigazione privata ha un costo che varia da € 50.00 a € 90.00 (IVA e spese escluse) e viene stabilita nella fase preliminare, insieme al Cliente, in base ai servizi investigativi richiesti. La tariffe e le spese vengono trascritte e sottoscritte nell’incarico conferito dal Cliente che ne trattiene una copia. Infine, il Cliente riceve periodicamente un rendiconto dettagliato delle attività richieste e svolte insieme al consuntivo contabile. Il rapporto con il Cliente viene improntato sempre nella massima trasparenza e disponibilità cosi come certificato dal marchio di affidabilità aziendale emesso dal CODACONS in nostro favore. Alleghiamo copia del tariffario esposto nelle sedi del Gruppoair.it

Il datore di lavoro può ricorrere agli investigatori privati esterni all’azienda per accertare l’eventuale attività illecita commessa dal lavoratore a danno dell’impresa. Risulta quindi legittimo il controllo degli investigatori privati a cui l’azienda è ricorsa per accertare:

• le false dichiarazioni sul lavoro svolto al di fuori dell’azienda e l’effettivo stato di malattia del dipendente;
• la mancata registrazione del pagamento con conseguente omessa consegna dello scontrino fiscale;
• la dichiarazione infedele del chilometraggio percorso;
• l’appropriazione indebita di denaro.

Anche il Garante della privacy (decisione 8 gennaio 2001), affermando che l’investigatore privato che, in conformità alle leggi e in base ad un preciso mandato, raccoglie informazioni utili per far valere un diritto in sede giudiziaria, non viola le norme sulla privacy (autorizzazione n. 6/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati).